
È ricorrente nelle imprese e nei gruppi di imprese la situazione nella quale le risorse finanziarie necessarie a garantire il funzionamento di una società vengono erogate dai soci (persone fisiche o società a loro volta).
Il finanziamento costituisce un’alternativa rispetto al conferimento: sotto il profilo civilistico vale però a garantire le risorse finanziarie per la gestione, ma non evidentemente a rafforzare patrimonialmente l’impresa.
Occorre considerare che i finanziamenti concessi dai soci possono essere o meno fruttiferi di interessi; secondo l’art. 46 del TUIR, le somme versate alle società commerciali si considerano tuttavia date a mutuo se dai bilanci di queste società non risulta che il versamento è stato effettuato ad altro titolo.
Salvo prova contraria, gli interessi si considerano percepiti alle scadenze e nelle misure pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere computati in base al tasso legale1, a norma dell’art. 45, secondo comma, del TUIR.
La c.d. presunzione di onerosità (della quale tenere adeguato conto in previsione delle possibili attività di accertamento fiscale) non è testualmente prevista dalle disposizioni del TUIR (che si limitano a presumere, fatta salva la prova contraria, la dazione di somme a mutuo), bensì dall’art. 1815 del codice civile.
Tale disposizione normativa prevede che “salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284 c.c.”.
L’articolo da ultimo citato stabilisce che gli interessi si computano al saggio legale quando le parti non abbiano determinato una diversa misura e richiede la forma scritta ad substantiam per la pattuizione di interessi in misura superiore al saggio legale (ma sempre nei limiti consentiti dalla legge).
La norma comporta due passaggi: se il socio o il partecipante erogano delle somme alla società o all’ente:
- se non è fornita prova contraria, le somme si presumono concesse a titolo di mutuo;
- se è fornita prova contraria (potendo trattarsi, ad esempio, della rifusione di un prestito originariamente concesso al partecipante dalla società o dall’ente), la presunzione non opera.
Nel caso sub a), gli interessi:
- se non è fornita prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto;
- se è fornita prova contraria, vale – evidentemente – il riferimento ai diversi riscontri (documentali) forniti;
- in mancanza di accordi scritti, gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta, e la loro misura è considerata pari al saggio legale.
Ai fini dell’operatività della presunzione relativa, occorre guardare anche dell’iscrizione dei finanziamenti nel passivo di bilancio, alla voce “debiti verso soci per finanziamenti”. Tale evidenza supera gli eventuali riscontri contrari che il contribuente intendesse fornire.
La presunzione può essere bloccata attraverso l’iscrizione in bilancio a titolo di “versamenti in c/futuro aumento di capitale”, oppure “versamenti in c/capitale”.
Effetti reddituali per i soci
Per i soci persone fisiche non esercenti attività di impresa, gli interessi percepiti sui finanziamenti erogati alle società commerciali costituiscono reddito di capitale e su di essi si applica una ritenuta fiscale in base alle regole vigenti in materia di tassazione delle rendite finanziarie.
Per effetto degli artt. 3 e 4 del D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito dalla L. 23.06.2014, n. 89, l’aliquota della ritenuta IRPEF a titolo di acconto sui redditi di natura finanziaria, tra i quali figurano gli interessi, è stabilita nella misura del 26%.
Se il socio percipiente gli interessi ha natura di impresa, non va invece applicata alcuna ritenuta e gli interessi confluiscono, per competenza, nel reddito di impresa.
La società finanziata (che corrisponde gli interessi) deduce specularmente gli interessi passivi ai fini IRES nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 96 del TUIR (nei limiti degli interessi attivi + il 30% del ROL).
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