Gestione Farmacia “mortis causa”
By: NO Comment 18 Giugno 2015

Secondo la previsione normativa dell’art. 7 commi 9 e 10 della L. 362/91, nel caso di morte del titolare in forma individuale o di un socio di una società di farmacisti, gli eredi, qualora non abbiano il requisito della idoneità alla titolarità (essere farmacisti iscritti all’albo in possesso del requisito dell’idoneità alla titolarità), devono cedere la quota di partecipazione o l’intera titolarità entro sei mesi dalla dichiarazione di successione. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l’esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore. Va precisato che secondo le disposizioni del D.Lgs 31/10/1990 n. 346 e s.m.e.i. la dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.
In tal senso l’affidamento temporaneo va comunicato e può essere esercitato per un arco di tempo massimo di 18 mesi.
A causa delle sopravvenute disposizioni della Legge 362/91 e s.m.e.i., gli eredi non in possesso dei requisiti per la titolarità di una farmacia, cui si è fatto riferimento, potrebbero aggirare la limitazione temporale utilizzando diversi istituti giuridici la cui attuazione, tuttavia, comporta un approfondimento maggiore della singola situazione.

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