Una breve premessa per chiarire le norme di riferimento riguardanti istituzione e decentramento di sedi farmaceutiche :
1) La lettera c) del comma 1, modificando l’articolo 2 della L. 475/1968, stabilisce che ogni Comune debba avere un numero di farmacie definito in base alle prescrizioni dell’art. 1 della stessa legge e, al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, identifichi le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Il numero delle farmacie spettanti a ciascun Comune deve essere sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’ISTAT.
2) La legge 362/91 prevede all’art.5 due distinte ipotesi di decentramento
a) in base al comma 1 la regione può, in sede di revisione ordinaria del piano delle farmacie, sentito il comune e l’unità sanitari locale competente per territorio, provvedere ad una nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche quando risultino intervenuti sostanziali mutamenti della popolazione, anche senza sostanziali variazioni del numero degli abitanti.
b) In base al comma secondo, la regione tenuto conto delle esigenze di assistenza farmaceutica determinate dalla concentrazione della popolazione in una data zona in conseguenza in sorgere di un nuovo complesso abitativo, sentito il comune, l’azienda sanitaria provinciale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, può autorizzare il trasferimento di una determinata farmacia su domanda del suo titolare, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione…
3) A seguito della entrata in vigore dell’art. 11, comma 2, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella l. 24 marzo 2012 n. 27, la competenza in materia di localizzazione delle sedi farmaceutiche è passata ai Comuni. Tale norma ha, in particolare, semplificato il procedimento di formazione della pianta organica, in quanto lo stesso è ora di competenza esclusiva dell’amministrazione comunale, mentre in precedenza la proposta deliberata dall’ente locale veniva formalmente emanata con provvedimento regionale.
4) Il d.l. n. 1/2012, convertito in l. n. 27/2012, ha previsto anche l’indizione di un bando di concorso straordinario per la copertura di nuove sedi farmaceutiche e In attuazione della normativa il Comuni interessati hanno effettuato la ricognizione demografica ed istituito due nuove sedi farmaceutiche, che sono state regolarmente inserite nel bando di concorso.
Le richieste di decentramento, sembrerebbero pertanto legate in larga parte al concorso straordinario del 2012 per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche.
Pertanto, pur sussistendo tutte le condizioni di revisione del numero delle sedi farmaceutiche e di richieste di decentramento e, pur riconoscendo, facoltà dei farmacisti interessati a sollecitare la rideterminazione delle sedi farmaceutiche comunali, l’insieme dei principi e delle disposizioni applicabili deve essere interpretato alla luce di complessive esigenze di coerenza del sistema in presenza dello specifico ed eccezionale evento del concorso straordinario.
Diversi Comuni infatti, per valutare le domande di decentramento stanno attendendo la conclusione del bando di concorso straordinario e, nell’aggiornamento del piano, bisognerà tenere da conto di un nuovo censimento della popolazione.
Staff Med.Tre srl (www.farmatre.it)