I versamenti dei soci alle società
By: NO Comment 6 Settembre 2017

In occasione delle imminenti costituzioni delle società tra farmacisti vincitori del concorso straordinario abbiamo ritenuto opportuno trattare l’argomento dei finanziamenti dei soci alle costituende ed in generale dei versamenti dei soci alle società, perché se non trattati correttamente possono generare delle presunzioni legali relative in forza delle quali il socio o il partecipante, nel momento in cui eroga delle somme al soggetto collettivo, non può farlo «senza causa», ma «deve» farlo a titolo di finanziamento, e in particolare di mutuo.

Le somme versate alle società commerciali (art. 73, c. 1, lett. a, TUIR) e agli enti commerciali residenti (art. 73, c. 1, lett. b, TUIR), dai loro soci o partecipanti, si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. Così dispone l’art. 46, c. 1, del TUIR.

Coordinando tale disposizione con l’art. 45, secondo comma, del TUIR, se ne ricava che le somme in questione, salva la possibilità di fornire prova contraria, producono interessi nella misura e alle scadenze pattuite per iscritto; in mancanza di espresse pattuizioni, vale invece il riferimento al periodo d’imposta e al saggio legale.

La norma comporta due tipi di presunzioni, quindi, se il socio o il partecipante erogano delle somme alla società o all’ente:

  1. se non è fornita prova contraria, le somme si presumono concesse a titolo di mutuo;
  2. se è fornita prova contraria, la presunzione viene «disapplicata» (può trattarsi, ad esempio, della rifusione di un prestito originariamente concesso al partecipante dalla società o dall’ente).

Nel caso sub a), gli interessi:

  • se non è fornita prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto;
  • se è fornita prova contraria, vale – evidentemente – il riferimento ai diversi riscontri (documentali) forniti;
  • in mancanza di accordi scritti, gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta, e la loro misura è considerata pari al saggio legale.

la disciplina in esame si applica ai seguenti soggetti:

  • società di persone commerciali (S.n.c., S.a.s. e società ad esse assimilate, ex art. 5, D.P.R. 917/1986). Per tali soggetti, caratterizzati dalla «trasparenza fiscale» naturale (oltre che per le società fiscalmente trasparenti per opzione, exartt. 115 e 116), i redditi imputati al socio potrebbero essere incrementati in misura corrispondente agli interessi eventualmente contestati, come «remunerazione» del mutuo, in sede di accertamento;
  • società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.). Per tali soggetti – salva l’ipotesi delle società fiscalmente trasparenti -, gli interessi contestati al socio erogante possono eventualmente aggiungersi ai dividendi provenienti dalla società, tassabili, per le persone fisiche, secondo le relative norme di riferimento.
  • enti commerciali: la tassazione di tali soggetti è analoga a quella delle società di capitali (cfr. art. 81, D.P.R. 917/1986);
  • associazioni: per gli enti di tipo associativo, vige un ampio regime di «non commercialità», che esclude l’imposizione, in senso lato, sulle attività istituzionali, e consente l’accesso a un particolare regime forfettario riservato alle attività commerciali «secondarie».

Dott. Carmelo Baio

Med.Tre Srl

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