Nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
By: NO Comment 30 Ottobre 2017

Nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): obblighi dei contribuenti e regime premiale

L’art. 9-bis, D.L. 24.4.2017, n. 50, conv. con modif. dalla L. 21.6.2017, 96 (cd. “Manovra correttiva”) ha previsto l’istituzione e l’elaborazione graduale degli indici sintetici di affidabilità fiscale  (ISA) per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, al fine di favorire l’emersione spontanea dei redditi imponibili, di stimolare l’assolvimento spontaneo degli obblighi tributari,di sostituire gradualmente gli studi di settore e di rafforzare la collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria ed i contribuenti, anche attraverso l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

Gli indici di affidabilità, (i primi 70 già individuati) verranno elaborati con una metodologia che si basa su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresenteranno la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimeranno su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Gli indici sintetici di affidabilità rappresentano il posizionamento di ogni contribuente sulla base della media semplice di una serie di indicatori elementari che variano da 1 a 10.
Il grado di affidabilità rileva, quindi, ai fini dell’accesso al regime premiale.
In particolare, un punteggio superiore a 6 consente al contribuente di ottenere una valutazione del proprio grado di affidabilità nei rapporti con il Fisco anche sugli anni pregressi già oggetto di dichiarazione e un meccanismo di premialità basato su più livelli.
In particolare, gli indicatori elementari prendono in considerazione la plausibilità dei ricavi o dei compensi, nonché l’attendibilità del valore aggiunto e del reddito, l’affidabilità dei dati dichiarati e le anomalie economiche rispetto al settore e al modello organizzativo di riferimento.

I contribuenti che risulteranno fuori dalla nuova lista premiale, verranno inseriti nelle liste dei contribuenti da controllare in via prioritaria. Quelli a cui verrà attribuito il bollino verde invece usufruiranno di importanti vantaggi quali:

  • riduzione dei termini per l’accertamento;
  • Esclusione dagli accertamenti di tipo analitico – presuntivo;
  • applicazione limitata degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito;
  • esonero, entro i limiti previsti, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta;
  •  esonero  dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a cinquanta mila euro.

Riguardo le cause di esclusione sono pressappoco quelle previste per gli studi di settore, anche se potranno infine essere previste (con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze) ulteriori cause di esclusione.

Per ulteriori chiarimenti contattare  nostri uffici

Studio Med.Tre srl

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