
Torniamo ad approfondire il delicato tema delle S.r.l. e le possibili problematiche in caso di trasferimento di quote.
Come noto, una delle caratteristiche che differenzia le S.r.l. dalle società di persone è la libera circolazione delle partecipazioni e, salvo diversa disposizione contenuta nell’atto costitutivo deve perfezionarsi alternativamente:
- con atto pubblico autenticato depositato entro 30 giorni dal Notaio autenticante presso l’Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale (articolo 2470, comma 1 e 2, Codice Civile);
- con atto sottoscritto dalle parti (cedente e cessionario) mediante firma digitale, nel rispetto della normativa vigente riguardante la firma dei documenti informativi (cfr. articolo 36, comma 1-bis, D.L. 25.06.2008, n. 112), per il tramite di un intermediario abilitato
Da considerare al riguardo che con la Legge n. 183/2011 – precisamente al comma 8 dell’articolo 14 – è stato inoltre chiarito che, qualora il trasferimento della partecipazione venga perfezionato mediante il meccanismo di cui al precedente punto b), il relativo atto deve essere sottoscritto con la sola firma digitale riferita, in maniera univoca, ad un solo soggetto e al documento (o all’inserimento di documenti) al quale è apposta, ovvero associata.
Dal punto di vista fiscale, le cessioni di partecipazioni in società qualora effettuate a titolo oneroso, formano materia imponibile nell’ambito dell’imposizione indiretta:
ai fini dell’IVA;
ai fini dell’imposta di registro;
ai fini dell’imposta di bollo.
In tema IVA, è ben noto che qualora la cessione di partecipazioni venga effettuata da un soggetto passivo d’imposta, l’operazione deve essere assoggettata all’Imposta sul Valore Aggiunto. Sebbene la legge IVA non definisca oggettivamente la fattispecie in commento, potrebbe risultare plausibile ritenerla assimilabile ad una “cessione di beni” ex articolo 2, D.P.R. n. 633/72.
Anche se la Direttiva comunitaria n. 2006/112/CE ha modificato questa impostazione ritenendo l’operazione una prestazione di servizi poiché le quote di partecipazione hanno carattere prettamente immateriale e manca l’effettivo “trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario”.
Uno dei problemi principali sorge quando un atto contiene diverse cessioni, poiché l’amministrazione finanziaria ha un parere nettamente discordante rispetto al notariato e parte della giurisprudenza di merito. Secondo l’amministrazione finanziaria, tale atto va assoggettato a tante imposte di registro in misura fissa quante sono le cessioni realizzate; Mentre per quanto riguarda la parte della giurisprudenza di merito l’imposta di registro (comunque in misura fissa) trova applicazione:
- una sola volta se i trasferimenti derivano necessariamente gli uni dagli altri (negozio complesso);
- per ogni cessione se le operazioni sono strutturalmente autonome e inquadrabili in distinti schemi causali (negozi collegati).
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